Statuto

LO STATUTO

Statuto dell’Associazione di Volontariato

“ Shamba, coltivare speranza ”

 

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

  1. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l’Associazione di Volontariato “Shamba – coltivare speranza”.
  2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ODV a seguito dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Riva presso Chieri (To), in via San Pietro 11. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’Associazione è iscritta.
  4. La durata dell’ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11.

 

Art. 2

Scopi e finalità

 

  1. L’ ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si pone la finalità di:
  1. a) sensibilizzare la collettività rispetto ai valori del volontariato, della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo e coinvolgerla in azioni volontarie e solidali che permettano di realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo;
  2. b) promuovere la conoscenza di culture altre rispetto a quella di origine per favorire il dialogo interculturale.

L’Associazione, riconoscendo la dignità della persona umana di qualsiasi nazionalità, si prefigge lo scopo di contribuire al perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale nei Paesi in via di sviluppo, attraverso la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace.

L’associazione riconosce come propri i seguenti obiettivi espressi dalla Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 in conformità con i programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall’Unione europea:

  1. a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
  2. b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto.

 

 

Art. 3

Attività

 

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

 

  1. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

 

  1. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

 

  1. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

 

  1. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

  1. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ASSOCIAZIONE intende svolgere:
  • raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore;
  • iniziative di coinvolgimento della collettività in attività di volontariato;
  • collaborazione con Enti Pubblici e privati e con realtà associative del territorio;
  • diffusione della conoscenza di culture diverse da quella di origine, allo scopo di favorire il rispetto reciproco;
  • promozione delle attività associative attraverso i media;
  • sostegno all’istruzione e alla formazione professionale nei Paesi in via di sviluppo;
  • sostegno delle donne, dei minori e delle persone diversamente abili nei Paesi in via di sviluppo;
  • sostegno all’imprenditoria locale delle fasce più fragili della popolazione nei Paesi in via di sviluppo;
  • azioni e sensibilizzazione per diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale.

 

  1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ASSOCIAZIONE, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  2. L’ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  3. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
  5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

 

  1. Ogni forma di rapporto economico con l’ASSOCIAZIONE derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
  2. L’ASSOCIAZIONE ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
  3. L’ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

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Scarica l’atto costitutivo

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